D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo IX - Interventi informativi ed educativi
Capo II - Disposizioni relative alle Forze armate
[ARTICOLO ABROGATO]
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo abrogato dall' art. 2268, comma 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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