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Legge 10.04.1991, n. 125

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. (G.U. 15.04.1991, n. 88)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Attuazione di azioni positive, finanziamenti

1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). 1

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

[3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o del singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione de progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma]

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