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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo I - Disposizioni nei settori dell'economia

Art. 1 - Mediocredito centrale

1. L'art. 37, terzo comma del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente: «A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale».

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