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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo I - Disposizioni nei settori dell'economia

Art. 2 - Danni di guerra

1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi ai sensi della predetta legge.

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