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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo III - Disposizioni in materia di personale

Art. 5 - Assunzioni nel pubblico impiego

1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

2. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.

3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.

4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unità, il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri verrà emanato sentito il Consiglio dei ministri. Per ciascuna amministrazione od ente può essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992.

5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla b

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