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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo III - Disposizioni in materia di personale

Art. 9 - Disposizioni in materia di lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.

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