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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo IV - Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza

Art. 11 - Contribuzione INAIL

1. Dal 1° gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1992, il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente: «Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro».

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000.

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