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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo IV - Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza

Art. 12 - Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali».

2. All'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1º gennaio 1992».

3. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finché permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

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