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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo IV - Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza

Art. 14 - Recupero base contributiva

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a vers

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