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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo IV - Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza

Art. 16 - Disposizioni varie in materia previdenziale

1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU 22 , limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per

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