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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo V - Disposizioni varie

Art. 18 - Attività della Cassa depositi e prestiti

1. Le disposizioni dell'articolo 14, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.

2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.

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