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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo V - Disposizioni varie

Art. 20 - Norme in materia di opere pubbliche

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente 25 .

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

25

Comma così sostituito dall'art. 8, L. 17 maggio 1999, n. 144.

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