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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo V - Disposizioni varie

Art. 21 - Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui è consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'Amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

4. Al fine di una gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro

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