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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo V - Disposizioni varie

Art. 23 - Partecipazione a convegni

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura.

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