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Legge 30.12.1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica. (G.U. 31.12.1991, n. 305)

Capo V - Disposizioni varie

Art. 29 - Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: «Parlamento europeo» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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