D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212
Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Applicazione
Art. 3 - Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Art. 4 - Emissione provvedimento finale
Art. 5 - Adozione provvedimento finale
Art. 6 - Pareri organi collegiali
Art. 7 - Conclusione e controllo dell'atto
Art. 8 - Fasi del procedimento
Art. 9 - Proroga termine finale
Art. 10 - Provvedimenti di concerto
Art. 11 - Istituzioni scolastiche
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.