D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212
Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.
Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti, per il provvedimento finale, alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione. I procedimenti individuati sono elencati nelle allegate tabelle A, B, e C e distinti, rispettivamente, a seconda che siano imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici (Provveditorati agli studi e Sovrintendenze scolastiche regionali).
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