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D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212

Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 3 - Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Per gli uffici centrali dell'amministrazione della Pubblica Istruzione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, e individuata nella Divisione e nelle eventuali articolazioni di essa in Sezioni, Uffici e Servizi. Relativamente agli uffici periferici e al fine dell'indicazione dell'ufficio e del funzionario responsabile del procedimento o dei sub procedimenti, debbono intendersi i provveditori agli studi e i sovrintendenti scolastici regionali o i rispettivi vicari, nonché i dirigenti e i funzionari dei settori, dei servizi e degli uffici cui sono demandate per legge o regolamento, per formale disposizione di servizio ovvero per delega, ove consentita, l'istruttoria dell'intero procedimento o di parte di esso e l'adozione di determinati atti amministrativi.

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