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D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212

Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 4 - Emissione provvedimento finale

Le tabelle recano l'indicazione dei giorni complessivi necessari per l'istruttoria del procedimento e per l'adozione del provvedimento finale, esclusi i tempi dei sub procedimenti relativi all'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche obbligatorie di organi consultivi esterni e di organi collegiali o tecnici dell'amministrazione.

Per i procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo dello stesso organo competente ad emanare il provvedimento finale. Qualora il predetto atto propulsivo promani da un organo diverso, il termine iniziale decorre, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio ovvero dalla data di esternazione della proposta.

Per i provvedimenti amministrativi da iniziarsi previa istanza di parte, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda corredata della prescritta documentazione. Qualora - nella fase dell'istruttoria - fosse necessario chiedere, per documentazione carente, l'integrazione della pratica, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato di tanti giorni quanti ne intercorrono dalla data di spedizione della richiesta fino a quella di ricezione dei documenti stessi.

Il procedimento non ha inizio quando non sussista a carico dell'amministrazione l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 241/90.

In attesa dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 241/90, continuano a sussistere la facoltà di autocertificazione di cui all'art. 2 ed il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio di cui all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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