D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212
Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.
L'organo collegiale o tecnico dell'amministrazione che viene chiamato ad esprimere il proprio parere nel corso del procedimento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, dovrà pronunciarsi entro i termini di cui all'art. 16, comma 1, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento elencato nelle tabelle A, B e C.
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