D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212
I procedimenti indicati nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto si intendono conclusi per l'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto finale, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo.
Avuto riguardo alle differenti dimensioni e alle risorse operative delle unità organizzative responsabili, i singoli uffici - fermo restando il termine massimo di conclusione dei procedimenti indicato nelle allegate tabelle - adotteranno, ove possibile, l'atto finale entro il più breve termine rappresentato in sede di ricognizione dei procedimenti stessi ai sensi della C.M. 4 gennaio 1991, n. 2 citata in premessa.
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