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D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212

Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 7 - Conclusione e controllo dell'atto

I procedimenti indicati nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto si intendono conclusi per l'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto finale, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo.

Avuto riguardo alle differenti dimensioni e alle risorse operative delle unità organizzative responsabili, i singoli uffici - fermo restando il termine massimo di conclusione dei procedimenti indicato nelle allegate tabelle - adotteranno, ove possibile, l'atto finale entro il più breve termine rappresentato in sede di ricognizione dei procedimenti stessi ai sensi della C.M. 4 gennaio 1991, n. 2 citata in premessa.

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