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D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212

Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 9 - Proroga termine finale

Nella prima applicazione del presente decreto, nel caso in cui l'unità organizzativa responsabile, per particolari ragioni, si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, rappresenterà all'interessato, motivandola, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto.

La disposizione del comma precedente è applicabile a tutti casi di pratiche non evase alla data del presente decreto dandosi priorità ai procedimenti di data più remota.

La durata complessiva del relativo procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quella originariamente fissata nelle allegate tabelle A, B e C.

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