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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 1 - Campo di applicazione

1. La presente ordinanza stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme funzionalmente collegate all'elezione dei predetti organi.

2. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l'elezione di tali organi restano devolute all'organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall'inizio delle lezioni.

3. Le presenti norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.

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