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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 11 - Assenza dal s ervizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

1. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.

2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.

3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

4. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.

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