Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
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