IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 13 - Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola

1. Il personale docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti - a seconda che gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci - con il compito di formulare - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento - pareri rispettivamente al consiglio di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.

2. L'elezione dei rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale docente nel consiglio di circolo o di istituto.

3. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti all'attività educativa in generale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.