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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.

3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

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