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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 15 - Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art. 14.

2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

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