Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali
1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art. 14.
2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
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