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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 17 - Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali

1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola.

2. In detti istituti di educazione l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.

3. Le scuole elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono circoli didattici a sé stanti.

4. Quando gli insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non superiore a sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto ed i posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si procede per sorteggio, negli altri casi l'elezione si svolge secondo le comuni procedure.

5. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è regolarmente costituito: l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di un vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi:

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