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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 20 - Scuole materne.

1. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:

- il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;

- ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole funzionano;

- al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.

2. Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

3. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

4. L'elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con le seguen

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