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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 5 - Aggregazione di istituzioni scolastiche

1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal Preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.

2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del Preside di cui all'art.7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il Preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.

3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.

4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio

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