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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 6 - Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori

I - Consiglio di circolo o di istituto

1. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;

- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;

- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

- il direttore didattico o il preside.

2. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

- il direttore didattico o preside.

3. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

4. Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consigli

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