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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni

1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione:

- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici;

- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;

- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;

- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;

- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

2. Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.

3. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.

4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari,

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