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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli alunni

1. Gli alunni partecipano all'elezione:

- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;

- di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.

2. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18.

3. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.

4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.

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