Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali
Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.
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