Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO II - Procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di classe e di istituto
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea ch
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