Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto
1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni co
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.