Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto
1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.
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