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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto

Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori.

1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.

2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola;

3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);

4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.

4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va da

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