Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215
TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto
1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l'elenco degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato
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