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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto

Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.

3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.

6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

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