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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto

Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.

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