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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto

Art. 40 - Modalità delle votazioni.

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.

6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato

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