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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO IV - Nomine decadenze, surrogazioni, proroga di poteri, elezioni suppletive disposizioni varie

Art. 49 - Presidenza del consiglio di circolo o di istituto

1. Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

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