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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO IV - Nomine decadenze, surrogazioni, proroga di poteri, elezioni suppletive disposizioni varie

Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento

1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilita, sono nel frattempo surrogati.

2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

3. La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.

4. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

5. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino all

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