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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO IV - Nomine decadenze, surrogazioni, proroga di poteri, elezioni suppletive disposizioni varie

Art. 52 - Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica o modificazioni territoriali

1. I consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni - in più o in meno - della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.

2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, il consiglio d'istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno di insediamento e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.

3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi - o siano stati aggregati ad altre istituzioni scolastiche - plessi, sezioni staccate o succursali. Parimenti rimangono in carica i consigli dei circoli didattici e delle scuole medie a cui siano stati aggregati plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.

4. Si procede, invece, all'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione

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