Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Formula iniziale
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.