Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Nuovo codice della strada. (G.U. 18.05.1992, n. 114 - S.O.)
Titolo III - Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
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