IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Nuovo codice della strada. (G.U. 18.05.1992, n. 114 - S.O.)

Titolo III - Dei veicoli

Capo I - Dei veicoli in generale

Art. 48 - Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.