Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Titolo III - Dei veicoli
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
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