Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Nuovo codice della strada. (G.U. 18.05.1992, n. 114 - S.O.)
Titolo V - Norme di comportamento
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
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